STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTO CLUB VALLE SCRIVIA
Art.
1
Si
costituisce, sotto forma di Organismo NoProfit, un'Associazione
Culturale denominata Foto Club Valle Scrivia.
Art.
2
L'associazione
ha sede attualmente in, via 25 aprile 1/A-2 16019 Ronco Scrivia (GE),
e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in
altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio
Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di
assemblea. La variazione della sede nell’ambito del comune non
comporta variazione dei patti sociali.
L’associazione
è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti
che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari
per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'attività
degli associati è svolta esclusivamente a titolo gratuito. E'
ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati
dall'assemblea dei soci. L’Associazione è costituita nel rispetto
delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della
legislazione vigente.
Art.
3
L’associazione
ha durata illimitata
Art.
4
Foto
Club Valle Scrivia è un'associazione che non ha fini di lucro
neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà
sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti
principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura,
elettività delle cariche associative nel rispetto del principio
dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle
cariche sociali.
L'Associazione
Foto Club Valle Scrivia persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura fotografica nel mondo giovanile e non;
- promuovere il territorio attraverso attività documentaristiche (reportage fotografici)
- ampliare la conoscenza della cultura fotografica, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo fotografico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura fotografica ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nel le varie sfaccettature ed espressioni della fotografia, un sollievo al proprio disagio.
Art.
5
L'associazione
Foto Club Valle Scrivia per il raggiungimento dei suoi scopi, intende
promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, mostre, lezioni, workshop, corsi di fotografia per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di fototerapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in fotografia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- svolgere, comunque, qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente.
Art.
6
Il
numero di soci è illimitato:
l’associazione
è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni
caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna
differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri
nei confronti dell’associazione.
Art.7
Per
essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio
Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- per i minori occorre l'approvazione di un genitore o di chi ne fa le veci.
La
presentazione della domanda di ammissione, dà diritto immediato a
ricevere la tessera sociale. E'
compito
del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione
entro 90 giorni.
Nel
caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare
ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea
ordinaria nella sua prima convocazione.
Le
dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo dell'Associazione.
Art.
8.
Il
socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo
amministrativo, ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale. Se è
maggiorenne ha diritto:
- di eleggere gli organi direttivi dell'associazione e di essere eletto;
- di votare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti.
- di essere informato sulle convocazioni assembleari, di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali, nonché il rendiconto secondo quanto deliberato dal presente statuto.
Art.
9
I
soci sono tenuti:
- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art.
10
I
soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali ;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali annuali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali all'Associazione ed alla sua credibilità: le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato del Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.
Art.
11
L’associazione
trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo
svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- contributi di privati
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- proventi dalla cessione di beni agli associati e a terzi.
Il
fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo
– da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a
qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i
soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo
scioglimento.
E’
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo
di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente
previste.
Art.
12
Le
somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili
in nessun caso, nè sono trasmissibili. La quota non è rivalutabile.
Art.
13
E'
fatto obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario
alla fine di ogni esercizio sociale che si intende chiuso al 31
dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci
per l’approvazione entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art.
14
L’eventuale
avanzo di gestione dovrà essere reinvestito solo ed esclusivamente
nelle attività istituzionali.
E'
vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito,
di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.
Art
15
Sono
organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Gli
organi amministrativi sono liberamente eletti
Art
16
L'Assemblea
rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono
vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità allo Statuto.
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci
può essere ordinaria o straordinaria.
Art
17
L’Assemblea
è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano
dell’associazione. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su
convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e
ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno
un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L'Assemblea
è convocata con avviso affisso all'interno dei locali
dell'Associazione almeno 7 giorni prima e con avviso a mezzo posta
elettronica ad ogni socio. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il
luogo e l'ordine del giorno dei lavori dell'adunanza. L'Assemblea è
chiamata a:
- approvare le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo
- approvare eventuali regolamenti dell'Associazione;
- decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
- eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
L'Assemblea
è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno
degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia
il numero dei soci presenti.
Ogni
socio ha un voto. E' consentito che ciascun socio ne rappresenti un
altro, purché su delega scritta e con il limite massimo di una. Le
votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni
riguardanti le persone devono avvenire per scrutinio segreto. Le
deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza
assoluta dei presenti.
Le
deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un
componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale
può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di averne
una copia.
Art.18
L'Assemblea
straordinaria è convocata:
- per modificare lo Statuto;
- per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare il liquidatore;
- ogni qualvolta il presidente o il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo reputi necessario;
- allorché ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci.
Le
modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea
straordinaria sono le stesse
previste
per l ' Assemblea ordinaria.
L'Assemblea
è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno
degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia
il numero dei soci presenti.
Le
deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza
assoluta dei presenti.
Per
deliberare le modifiche allo statuto è necessaria una maggioranza in
assemblea di voti pari ai due terzi dei presenti. La deliberazione
riguardante lo scioglimento dell'associazione deve essere adottata
con il voto favorevole dei tre quarti di tutti gli associati.
Art
19
Hanno
diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il
versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da
altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una
delega alla stessa persona.
Spetta
al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
L'assemblea
è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal
vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del
Consiglio Difettivo designato dalla stessa assemblea.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o
in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I
verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal
presidente e dal segretario stesso.
Le
decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni
socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal
segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione
e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai
documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell’Associazione.
Art
20
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore
a tre, e non superiore a sei, incluso il presidente che è eletto
direttamente dall’assemblea.
L'assemblea
elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il
numero dei componenti.
Il
Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il
segretario, il tesoriere e fissa le responsabilità degli altri
consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il
conseguimento dei propri fini sociali.
Le
funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente
gratuite; gli stessi riceveranno il rimborso delle sole spese vive
sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.
Art
21
Il
Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.
Il
Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- redigere i rendiconti economici;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; esso conformandosi alle norme del presente statuto dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Assemblea.
Art.22
Il
Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta
se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta
scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni
membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni
almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio
Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La
convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera
raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica
e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti
posti all'ordine del giorno.
Per
la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La
riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di
sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro
membro del Consiglio più anziano per partecipazione
all'associazione.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o
in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi
presiede la riunione.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
Delle
deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario.
Art
23
I
membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Se
vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio provvede a
sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea
per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino
allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte
dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità
di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna
sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i
sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale
scadenza.
Se
viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica
debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla
elezione di un nuovo Consiglio.
Art
24
Il
presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La
prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il
Presidente ha la rappresentanza dell’associazione, firma sociale e
presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei
soci.
In
caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni di
ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di
vacanza dello stesso, al consigliere anziano.
Per
conto dell’associazione il Presidente può aprire, chiudere e
movimentare conti correnti bancari e postali.
Art
25
Al
tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili
e predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri
vengono tenuti dal segretario.
Art
26
La
decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa
dall'Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. la seduta è
valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al
precedente articolo 18. In caso di scioglimento, l'assemblea
provvederà a nominare uno o più liquidatori.
Esaurita
la procedura, i fondi residui e i ricavi realizzati devono essere
destinati ad altre associazioni con scopi analoghi e con fini di
utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3,
comma 190, 1.23 dicembre 1996, n. 662.
Art.27
Per
quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli art. 36 e
seguenti del Codice Civile.
Ronco
Scrivia, 20/09/2013.
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