Google+ Foto Club Valle Scrivia: Statuto ufficiale

Statuto ufficiale


STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTO CLUB VALLE SCRIVIA


Art. 1

Si costituisce, sotto forma di Organismo NoProfit, un'Associazione Culturale denominata Foto Club Valle Scrivia.

Art. 2

L'associazione ha sede attualmente in, via 25 aprile 1/A-2 16019 Ronco Scrivia (GE), e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. La variazione della sede nell’ambito del comune non comporta variazione dei patti sociali.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'attività degli associati è svolta esclusivamente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Art. 3

L’associazione ha durata illimitata

Art. 4

Foto Club Valle Scrivia è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione Foto Club Valle Scrivia persegue i seguenti scopi:
  • diffondere la cultura fotografica nel mondo giovanile e non;
  • promuovere il territorio attraverso attività documentaristiche (reportage fotografici)
  • ampliare la conoscenza della cultura fotografica, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo fotografico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura fotografica ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
  • porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nel le varie sfaccettature ed espressioni della fotografia, un sollievo al proprio disagio.

Art. 5

L'associazione Foto Club Valle Scrivia per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, in particolare:
  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, mostre, lezioni, workshop, corsi di fotografia per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di fototerapia;
  • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in fotografia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
  • attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
  • svolgere, comunque, qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente.

Art. 6

Il numero di soci è illimitato: l’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.

Art.7

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
  • indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
  • dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
  • per i minori occorre l'approvazione di un genitore o di chi ne fa le veci.
La presentazione della domanda di ammissione, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E'
compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 90 giorni.
Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8.

Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale. Se è maggiorenne ha diritto:
  • di eleggere gli organi direttivi dell'associazione e di essere eletto;
  • di votare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti.
  • di essere informato sulle convocazioni assembleari, di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali, nonché il rendiconto secondo quanto deliberato dal presente statuto.

Art. 9

I soci sono tenuti:
  • al pagamento della tessera sociale;
  • alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali ;
  • quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali annuali;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali all'Associazione ed alla sua credibilità: le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato del Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.

Art. 11

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • contributi di privati
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
  • proventi dalla cessione di beni agli associati e a terzi.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.


Art. 12

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, nè sono trasmissibili. La quota non è rivalutabile.

Art. 13

E' fatto obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario alla fine di ogni esercizio sociale che si intende chiuso al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14

L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito solo ed esclusivamente nelle attività istituzionali.
E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art 15

Sono organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.
Gli organi amministrativi sono liberamente eletti

Art 16

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità allo Statuto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Art 17

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L'Assemblea è convocata con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione almeno 7 giorni prima e con avviso a mezzo posta elettronica ad ogni socio. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori dell'adunanza. L'Assemblea è chiamata a:
  • approvare le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;
  • approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo
  • approvare eventuali regolamenti dell'Associazione;
  • decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
  • eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ogni socio ha un voto. E' consentito che ciascun socio ne rappresenti un altro, purché su delega scritta e con il limite massimo di una. Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire per scrutinio segreto. Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di averne una copia.

Art.18

L'Assemblea straordinaria è convocata:
  • per modificare lo Statuto;
  • per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare il liquidatore;
  • ogni qualvolta il presidente o il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo reputi necessario;
  • allorché ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci.
Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea straordinaria sono le stesse
previste per l ' Assemblea ordinaria.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Per deliberare le modifiche allo statuto è necessaria una maggioranza in assemblea di voti pari ai due terzi dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione deve essere adottata con il voto favorevole dei tre quarti di tutti gli associati.

Art 19

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Difettivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

Art 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sei, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea.
L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il segretario, il tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; gli stessi riceveranno il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.

Art 21

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo deve:
  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e deliberati dall'Assemblea dei Soci;
  • redigere i rendiconti economici;
  • compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
  • approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
  • formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; esso conformandosi alle norme del presente statuto dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
  • deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
  • favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Assemblea.

Art.22

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art 23

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art 24

Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’associazione, firma sociale e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di vacanza dello stesso, al consigliere anziano.
Per conto dell’associazione il Presidente può aprire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e postali.

Art 25

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art 26

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. la seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 18. In caso di scioglimento, l'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.
Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi realizzati devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi e con fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, 1.23 dicembre 1996, n. 662.

Art.27

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli art. 36 e seguenti del Codice Civile.




Ronco Scrivia, 20/09/2013.


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